Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 30 del 26/02/2001 G.U. n. 51 del 2 Marzo 2001
Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell' articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall' articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e
successive   modificazioni,   salvo  per  quanto  disciplinato  dalla
presente legge, si applicano:
    a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni  di  cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che,
nel periodo dal 1o gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal
servizio  per  mancato  rinnovo  del  contratto  di  lavoro o si sono
avvalsi  dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n.
53,  e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione
del   contratto   di   lavoro  o  in  conseguenza  di  un  improvviso
trasferimento  dalle  sedi  abituali  di  lavoro a sedi di disagevole
sistemazione,  per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o
fede   religiosa,   all'appartenenza   ad   un   sindacato   o   alla
partecipazione  ad  attivita'  sindacali,  ovvero  a fatti compiuti o
comportamenti  tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati
da avvenimenti di rilievo politico;
    b)  ai  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui al
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  il cui rapporto di lavoro e' stato risolto, tra il 1o
gennaio  1947  e  il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente
dalle  forme  e  motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di
credo  politico  o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o
alla partecipazione ad attivita' sindacali, ovvero a fatti compiuti o
comportamenti  tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati
da avvenimenti di rilievo politico;
    c)  ai  militari che sono stati collocati a riposo d'autorita' ai
sensi  del  regio  decreto  legislativo  14  maggio 1946, n. 384, del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947,
n.  500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
settembre  1947,  n.  1220,  e che non hanno beneficiato dei richiami
biennali  e  dei  brevi  periodi  di  aggiornamento,  per  motivi  da
ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  7  della  legge n. 496 del 1974
          (Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo
          delle   guardie  di  pubblica  sicurezza),  come  integrato
          dall'art.  3  della  legge  12 aprile  1976,  n. 205, e' il
          seguente:
              "Art.  7. - Agli ufficiali, sottufficiali e militari di
          truppa  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza
          arruolati  in  virtu'  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  6 settembre  1946, n. 106, e del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          10 luglio  1947,  n.  687,  all'atto  della  cessazione dal
          servizio  per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera
          secondo  le  disposizioni contenute nella legge 27 febbraio
          1963,  n.  225,  e  23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il
          servizio  prestato  e l'anzianita' di grado rivestito nella
          polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.
              Le  stesse  norme si applicano a favore dei militari di
          truppa  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza,
          partigiani  di  cui  al decreto legislativo luogotenenziale
          21 agosto 1945, n. 518.
              I  benefici conseguenti all'applicazione delle suddette
          norme  sono  attribuiti a richiesta degli interessati e con
          decorrenza  dal giorno precedente a quello della cessazione
          dal  servizio,  fermo  restando  i limiti di eta' del grado
          rivestito prima della ricostruzione della carriera.
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono
          al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal
          servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.".
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - La  legge  15 febbraio  1974,  n. 36, reca: "Norme in
          favore  dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro
          sia stato risolto per motivi politici e sindacali".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La  legge  27 febbraio  1955,  n.  53,  reca:  "Esodo
          volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello
          Stato".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
              - Per  il titolo del decreto legislativo n. 29 del 1993
          si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera a).
          Note all'art. 1, comma 1, lettera c):
              - Il  regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384,
          reca:  "Collocamento  nella  riserva  o  nell'ausiliaria di
          ufficiali   generali   superiori   in  servizio  permanente
          effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
              - Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato  13 maggio 1947, n. 500, reca: "Collocamento a riposo
          o  dispensa  dal  servizio,  a  domanda o di autorita', dei
          sergenti maggiori,  dei  marescialli  dei tre gradi e degli
          aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con
          grado  corrispondente  della  Marina  militare  in carriera
          continuativa".
              - Il  decreto  legislativo  del  Capo  provvsorio dello
          Stato  5 settembre  1947,  n.  1220,  reca: "Collocamento a
          riposo  o  dispensa dal servizio, a domanda o di autorita',
          dei sottufficiali dell'Aeronautica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022