Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 366 del 03/10/2001 G.U. n. 234 dell'8 Ottobre 2001
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                              (Delega)

1. Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti
   legislativi  recanti  la  riforma  organica della disciplina delle
   societa'  di  capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
   penali  e  amministrativi  riguardanti  le  societa'  commerciali,
   nonche'  nuove  norme  sulla  procedura  per  la  definizione  dei
   procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.
2. La   riforma,  nel  rispetto  ed  in  coerenza  con  la  normativa
   comunitaria  e  in  conformita' ai principi e ai criteri direttivi
   previsti   dalla   presente   legge,   realizzera'  il  necessario
   coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti, ivi comprese
   quelle  in  tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile,
   le disposizioni del codice civile.
3. I  decreti  legislativi  previsti  dal  comma  1  sono adottati su
   proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze e con il Ministro delle attivita'
   produttive.
4. Gli  schemi  dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
   perche' sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni
   dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono
   emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga
   a  scadere  nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
   previsto   dal   comma   1   o  successivamente,  la  scadenza  di
   quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore di ciascuno dei
   decreti   legislativi,   il   Governo  puo'  emanare  disposizioni
   correttive  e  integrative nel rispetto dei principi e dei criteri
   direttivi  di cui alla presente legge e con la procedura di cui al
   comma 4.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022