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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 38 del 23/02/2001 G.U. n. 56 dell'8 Marzo 2001
Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia
Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Riconoscimento della minoranza slovena)
1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani
appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6
della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e
nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica
slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.
482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione
della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.".
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche".
- Il testo dell'art. 3 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
"Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti e di
trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia
delle rispettive caratteristiche etniche e culturali".
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: "Norme a
tutela delle minoranze linguistiche storiche".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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