Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 399 del 31/10/2001 G.U. n. 259 del 7 Novembre 2001
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Istituzione e funzioni della Commissione)
   1.  E'  istituita,  per  la durata della XIV legislatura, ai sensi
dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta  sul  ciclo  dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
   a)  svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle
organizzazioni  che  lo  gestiscono, sui loro assetti societari e sul
ruolo   svolto   dalla   criminalita'   organizzata,   con  specifico
riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel
settore  dei  rifiuti  ed altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e
verso altre nazioni;
   c)  verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
   d)  verificare  i  comportamenti  della  pubblica  amministrazione
centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
   e)  verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di
affidamento;
   f)   proporre  soluzioni  legislative  e  amministrative  ritenute
necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le
disfunzioni   accertate   anche   attraverso   la  sollecitazione  al
recepimento  di  normative  previste  in  direttive  comunitarie  non
introdotte   nell'ordinamento  italiano  ed  in  trattati  o  accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
   2.  La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
   3.  La  Commissione  procede  alle  indagini  e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022