Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 399 del 31/10/2001 G.U. n. 259 del 7 Novembre 2001
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle
organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul
ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico
riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti ed altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e
verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione
centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di
affidamento;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le
disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al
recepimento di normative previste in direttive comunitarie non
introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
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