Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 426 del 28/11/2001 G.U. n. 287 dell'11 Dicembre 2001
Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano
Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002,
per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e
sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e
al doping, nonche' all'istituzione del Museo dello sport italiano.
Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a
decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,
sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente legge
nonche' la ripartizione delle risorse necessarie.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere
dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
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