Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 442 del 21/12/2001 G.U. n. 298 del 24 Dicembre 2001
Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all' estero
Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all' estero
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Proroga di termini).
1. E' prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei
ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1,
comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente
per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla
data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze
diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo
indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.
2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato limitatamente
all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di
concetto nella posizione economica B3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 134 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica" e' il seguente:
"Art. 1. - 134. Gli impiegati di cittadinanza italiana
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari con contratto a tempo indeterminato
possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari
esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate
ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per
ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi
concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei
requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e
purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio
continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno
fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi'
immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima
destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
