Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 57 del 05/03/2001 G.U. n. 66 del 20 Marzo 2001
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e'
inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata informazione agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese
di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma 4, indicando altresi' il periodo al quale gli stessi si
riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale
ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere
visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e
di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni
di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di
guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal
proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida,
dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o
raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza
indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a
polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta', che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di eta', con 10
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2
anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta' che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che
si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che
si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare
all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(CNCU) istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti
all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate
entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno
successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate
dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della
loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati
dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni
di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate
nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo
semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10
ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 29 marzo 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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