Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 58 del 07/03/2001 G.U. n. 66 del 20 Marzo 2001
Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo per lo sminamento umanitario)
1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo
denominato "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla
realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi
le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le
aree interessate:
a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e
di riduzione del rischio;
b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi
minati;
c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione
psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
d) ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la
presenza di mine;
e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per
lo sminamento;
f) fondazione di operatori locali in grado di condurre
autonomamente programmi di sminamento;
g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in
favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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