Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 60 del 06/03/2001 G.U. n. 67 del 21 Marzo 2001
Disposizioni in materia di difesa d' ufficio
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "2.  I  consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte
d'appello,  mediante  un'apposito  ufficio  centralizzato, al fine di
garantire  l'effettivita'  della  difesa d'ufficio, predispongono gli
elenchi  dei  difensori  che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o
della  polizia  giudiziaria  sono  indicati  ai  fini della nomina. I
consigli  dell'ordine  fissano  i criteri per la nomina dei difensori
sulla  base  delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede
del procedimento e della reperibilita'".
   2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
          nota all'art. 3.
          Nota all'art. 2:
              - Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
          nota all'art. 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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