Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 60 del 06/03/2001 G.U. n. 67 del 21 Marzo 2001
Disposizioni in materia di difesa d' ufficio
Disposizioni in materia di difesa d' ufficio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte
d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di
garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli
elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o
della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I
consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori
sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede
del procedimento e della reperibilita'".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
nota all'art. 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
nota all'art. 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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