Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 72 del 16/03/2001 G.U. n. 73 del 28 Marzo 2001
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall' Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall' Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane
delle comunita' istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con
riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche,
letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale
popolare ed il legame storico con le terre di origine.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 vengono sostenuti
progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle
terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e
dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita
nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche
tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti
plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni
linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del
costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire
il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 9
miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per
ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Lo stanziamento di cui al comma 3 e' utilizzato mediante
apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli
istriani, fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Ministero degli affari esteri, previa adeguata
consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla
data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e
che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca
sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della
Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalita' di
accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure
per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di
presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al
comma 2 deve essere sentita anche l'Unione Italiana, rappresentativa
degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla
Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate
provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 9 della
Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.".
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