Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 81 del 26/03/2001 G.U. n. 75 del 30 Marzo 2001
Norme in materia di disciplina dell ' attività di Governo
Norme in materia di disciplina dell ' attività di Governo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando la
responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei
Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non piu' di
dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice
ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area
di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu'
direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro
competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle
sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per
riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro
delegata".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il
Sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei Ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative all'intera area di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
altri Sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministeri.".
- Si riporta il testo dell'art. 95 della Costituzione:
"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.".
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