Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 84 del 21/03/2001 G.U. n. 76 del 31 Marzo 2001
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell' area balcanica
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   (Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
           alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

   1.  La  presente  legge  disciplina  le  forme  di  partecipazione
italiana  al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di
Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi
nazionali   con   le   iniziative   assunte  in  sede  comunitaria  e
multilaterale.
   2.  Per  gli  interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, un Comitato di Ministri, di
seguito   denominato   "Comitato",   presieduto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri
degli  affari  esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, del commercio con l'estero, delle finanze,
della  difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per
le  politiche  comunitarie.  Alle  sedute  del Comitato partecipano i
Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di
volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
   3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al comma 1:
   a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonche'
le  priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione
coordinata   di   interventi  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  di
promozione  e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli
affari  esteri,  dal  Ministero  del  commercio  con  l'estero, dalle
regioni e dagli enti locali;
   b)  provvede alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie di
cui all'articolo 3;
   c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
   4.  I  Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato
una  relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi
interventi.
   5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una
relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree
geografiche  e  settoriali.  A  conclusione  delle attivita' previste
dalla  presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui
risultati  ottenuti,  con specifica attenzione a quanto delineato nel
Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto
previsto  nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata
a  Sarajevo  il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare
se   le   risorse   di   cui  all'articolo  3,  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo  5,  siano  connesse  a  flussi di delocalizzazione nei
Paesi balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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