Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 84 del 21/03/2001 G.U. n. 76 del 31 Marzo 2001
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell' area balcanica
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell' area balcanica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione
italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di
Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi
nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e
multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di
seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri
degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze,
della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per
le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i
Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di
volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonche'
le priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione
coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di
promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli
affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle
regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie di
cui all'articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato
una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi
interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una
relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree
geografiche e settoriali. A conclusione delle attivita' previste
dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui
risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel
Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto
previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata
a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare
se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi
dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei
Paesi balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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