Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 89 del 24/03/2001 G.U. n. 78 del 3 Aprile 2001
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Pronuncia in camera di consiglio)
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo
332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma
dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello
incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e
vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover
pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche'
quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e
l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo
360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima
dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate
agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie
entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se
compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 332, 360 e 378 del
codice di procedura civile:
"Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a
cause scindibili). - Se l'impugnazione di una sentenza
pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto
da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto
delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa,
fissando il termine nel quale la notificazione deve essere
fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene,
il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i
termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado
possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto".
"Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le parti
possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre
cinque giorni prima dell'udienza".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
