Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 97 del 27/03/2001 G.U. n. 80 del 5 Aprile 2001
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1.  All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b)  nel  comma  1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono  soppresse  e,  dopo  le parole: "il fatto non sussiste o", sono
inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  La  sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato  nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle
pubbliche  autorita'  quanto  all'accertamento  della sussistenza del
fatto,  della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso".
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  653 del codice di
          procedura penale approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  22 settembre  1988,  n.  447,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  653  (Efficacia  della  sentenza  penale [parole
          soppresse]  nel  giudizio  disciplinare).  - 1. La sentenza
          penale  irrevocabile  di  assoluzione [parole soppresse] ha
          efficacia  di  giudicato  nel  giudizio per responsabilita'
          disciplinare   davanti   alle  pubbliche  autorita'  quanto
          all'accertamento   che   il   fatto   non  sussiste  o  non
          costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha
          commesso.
              1-bis.  La  sentenza penale irrevocabile di condanna ha
          efficacia  di  giudicato  nel  giudizio per responsabilita'
          disciplinare   davanti   alle  pubbliche  autorita'  quanto
          all'accertamento  della  sussistenza  del  fatto, della sua
          illiceita'  penale  e all'affermazione che l'imputato lo ha
          commesso.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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