Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 156 del 26/07/2002 G.U. n. 176 del 29 Luglio 2002
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi
nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e
dell'Assemblea regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a
seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono
corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1.
L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), e' il
seguente:
"2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica, I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge
3 giugno 1999, n. 57 (Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), vedi la nota
all'art. 2, comma 1, lettera b).
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