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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
per l'accesso al SIMPT)
1. Per le finalita' indicate al comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita'
alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalita', del
trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per
incentivare la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa
di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito
agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi
costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di
consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di
analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per
il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del
Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei
trasporti e della navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per
l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono
definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le finalita' di cui al presente comma, e'
istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle
procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed
alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle
finalita' di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3, dell'art. 10, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione" e' il seguente:
"3. - Il Ministro dei trasporti e della navigazione
puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per la
elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in
relazione alla prossima organizzazione di una conferenza
sui trasporti, per la valutazione dei progetti
infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative
risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.".
- Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 e successive modificazioni recante: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale" e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281 e successive modificazioni recante: "Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti" e' il seguente:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
di cui al presente articolo e le successive variazioni, al
fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori.".
- Il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
226 recante "Legge-quadro sul volontariato" e' il seguente:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di aregolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".