Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 221 del 03/10/2002 G.U. n. 239 dell'11 Ottobre 2002
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell' articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell' articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 e'
inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE). - I. Le regioni disciplinano l'esercizio
delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del
2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai
principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva
ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono
essere disposte solo per le finalita' indicate dall'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie
che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo
autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di
luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e
complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di
vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I
soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle
regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del
Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la
regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in
essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli
affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e
forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche'
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta
relazione e' altresi' trasmessa alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio".
- La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 103 del 25 aprile 1979.
- L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE cosi' recita:
"1. Sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli
articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza
pubblica,
nell'interesse della sicurezza aerea,
per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame,
ai boschi, alla pesca e alle acque,
per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del
ripopolamento e della reintroduzione nonche' per
l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente
controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o
altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantita'.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
le specie che formano oggetto delle medesime,
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di
uccisione autorizzata,
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e
di luogo in cui esse possono esser fatte,
l'autorita' abilitata a dichiarare che le condizioni
stabilite sono realizzate a decidere quali mezzi, impianti
e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da
quali persone,
i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione
una relazione sull'applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in
particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3,
la Commissione vigila costantemente affinche' le
conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la
presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in
merito.".
- L'art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, cosi' recita:
"2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi',
affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da
leggi regionali.".
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