Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 264 del 08/11/2002 G.U. n. 274 del 22 Novembre 2002
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Rifinanziamento degli interventi a sostegno
dell'attivita' del teatro "Carlo Felice" di Genova)
1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera
"Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge
8 luglio 1999, n. 223.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1.
Il testo dell'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223
(Interventi a sostegno dell'attivita' del teatro "Carlo
Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia
di Roma), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. In relazione alle particolari esigenze di
gestione e' disposta a favore del teatro comunale
dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. In relazione alle particolari esigenze di gestione
e' disposta a favore dell'Accademica nazionale Santa
Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900
milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsone
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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