Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 31 del 27/02/2002 G.U. n. 62 del 14 Marzo 2002
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n.
479, e' sostituito dal seguente:
"3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato
dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o
di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data
di entrata in vigore della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 57 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di
contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 57 - 1. Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quinquies,
all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art.
7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, si applica ai giudici che assumono le
funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari o di giudici
dell'udienza preliminare successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudici
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare
i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
