Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 94 del 14/05/2002 G.U. n. 114 del 17 Maggio 2002
Integrazione all' articolo 110 dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari
Integrazione all' articolo 110 dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo
di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e'
prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali
procedimenti".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 diembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 110 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), come modificato dalla legge qui' pubblicata:
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1-4
(Omissis).
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un certo
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
Consiglio superiore della magistratura, la applicazione
puo' essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti
dio cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore
periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di
applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni
limitatamente a tali procedimenti.
6-7 (Omissis)".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 3-bis, dell'art. 51 del codice di procedura penale:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1-3
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter-3-quater. (Omissis)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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