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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 134 del 12/06/2003 G.U. n. 136 del 14 Giugno 2003
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli
o congiunti a pena pecuniaria».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indi
cata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi
e' costituzione di parte civile, il giudice non decide
sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato
al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione
totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art.
75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dei commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 del codice di
procedura penale:
«Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - Da 1 a 3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
del quarto comma dell'art. 99 del codice penale:
«Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento
della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, puo' essere fino alla meta', e nei casi preveduti
dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a
due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso
capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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