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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti:
"in un qualsiasi Comune della Repubblica".
2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della
relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale,
mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella
tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli
elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora
votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravita'
esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di
accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore
accompagnato; il presidente del seggio accerta, con
apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto
liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e
cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di
votazione, indicando il motivo specifico di questa
assistenza nella votazione, il nome dell'autorita'
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al
secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
corredata della relativa documentazione, a cura del comune
di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un
corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riservatezza personale ed in particolare della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.".
- L'art. 41 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge
23 marzo 1956, n. 136, art. 23). - Il voto e' dato
dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio
elettorale.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravita'
esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
qualsiasi comune della Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di
accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore
accompagnato; il presidente del seggio accerta, con
apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto
liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e
cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di
votazione, indicando il motivo specifico di questa
assistenza nella votazione, il nome dell'autorita'
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
al verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto
dai funzionari medici designati dai competenti organi
dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono
essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di
candidati.
Detti certificati debbono attestare che la infermita'
fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza
l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono
essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche'
in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di
marche.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al
secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
corredata della relativa documentazione, a cura del comune
di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un
corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riservatezza personale ed in particolare della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.".