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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un
decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle
societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e'
prorogato per altri dodici mesi.
3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n.
166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le
seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".
4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le
parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2003".
5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro nove mesi".
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli