Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 218 del 11/08/2003 G.U. n. 190 del 18 Agosto 2003
Disciplina dell' attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
Disciplina dell' attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalita).
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su
strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti
esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a
tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto
effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente,
nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati
dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della
concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni
pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese
nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e'
garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di
accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle
persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della Costituzione:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.".
- La legge legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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