Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 286 del 23/10/2003 G.U. n. 250 del 27 Ottobre 2003
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all' estero
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1.  In  ogni  circoscrizione  consolare  ove risiedono almeno tremila
cittadini   italiani   iscritti   nell'elenco   aggiornato   di   cui
all'articolo  5,  comma  1,  della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
istituito,  con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il  Ministro  per  gli  italiani  nel  mondo,  un Comitato degli
italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2.  Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero
nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3.   In   casi  particolari,  tenuto  conto  delle  dimensioni  della
circoscrizione  consolare,  della  presenza  di consistenti nuclei di
cittadini  italiani  e  di cittadini stranieri di origine italiana, e
quando  le  condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo   e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
istituiti,  anche  su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati
all'interno  della  medesima  circoscrizione  consolare.  Il  decreto
ministeriale,   istitutivo   di   piu'  Comitati,  delimita  anche  i
rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4.  La  rappresentanza  diplomatico  -  consolare italiana informa le
autorita'   locali  dell'istituzione  del  Comitato  e  del  tipo  di
attivita'  svolta.  Il  Comitato,  previa  intesa  con  le  autorita'
consolari,  puo'  rappresentare  istanze della collettivita' italiana
residente  nella  circoscrizione  consolare  alle  autorita'  e  alle
istituzioni  locali,  con esclusione delle questioni che attengono ai
rapporti tra Stati.
5.  La  rappresentanza  diplomatico  -  consolare  rende partecipe il
Comitato  degli  incontri  ufficiali  con  le  autorita' locali sulle
questioni  di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione
di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
          di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
              «1.   Il   Governo,   mediante  unificazione  dei  dati
          dell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero e degli
          schedari   consolari,   provvede   a   realizzare  l'elenco
          aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero
          finalizzato  alla  predisposizione  delle liste elettorali,
          distinte  secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
          votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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