Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 291 del 16/10/2003 G.U. n. 252 del 29 Ottobre 2003
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l' università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell' arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l' università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell' arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
sport, dell'universita' e della ricerca)
1. E' autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di
48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005
per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi
indicati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede,
quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro
46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per
l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per
l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per
l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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