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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 365 del 22/12/2003 G.U. n. 4 del 7 Gennaio 2004
Disposizioni per disincentivare l' esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo
Disposizioni per disincentivare l' esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso
dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di
validita' che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di
corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di
impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la
complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine
del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento
del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre
una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di
quattro volte.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto
un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta'
all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica
soluzione.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000; si riporta il testo
dell'art. 7, comma 8:
«Art. 7 (Obblighi di servizio). - 1.-7. (Omissis).
8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
traffico areo nonche' corsi di elevato livello
tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni
cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in
servizio permanente che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificanti in campo
internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di
assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
e gli incarichi di cui al presente comma.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 11, comma 9:
«Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). -
1.-8. (Omissis).
9. La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e'
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio
permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La ferma precedentemente contratta non rimane operante in
caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».
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