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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole:
"e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 593 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
per altra causa, omette di dare immediato avviso
all'autorita' e' punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a 500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di presentare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all'autorita'.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una
lesione personale la pena e' aumentata; se ne deriva la
morte, la pena e' raddoppiata.".