Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 106 del 15/04/2004 G.U. n. 98 del 27 Aprile 2004
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all' uso pubblico
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              (Oggetto)
   1.  Al  fine  di  conservare la memoria della cultura e della vita
sociale  italiana  sono  oggetto di deposito obbligatorio, di seguito
denominato  "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico
e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia
il  loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione,
ivi  compresi  i  documenti  finalizzati  alla  fruizione da parte di
portatori di handicap.
   2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale
e   regionale   della   produzione  editoriale,  rappresentata  dalle
tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di
servizi  bibliografici  nazionali  di  informazione  e  di accesso ai
documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.
   3.  I  documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
totalmente  o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
distribuiti  e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato;
per  quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati
al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato
italiano.
   4.  I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso
la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale
centrale  di  Roma,  nonche'  presso  gli  istituti  individuati  dal
regolamento  di  cui  all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento
dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo
regolamento  per  i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
o) e p).
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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