Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 129 del 06/05/2004 G.U. n. 120 del 24 Maggio 2004
Norme per la disciplina dell' affiliazione commerciale
Norme per la disciplina dell' affiliazione commerciale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizioni)
1. L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto,
comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la
disponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di
diritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito
da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato
in ogni settore di attivita' economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite
dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed
individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso
di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per
sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili
all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o
l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato,
che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialita';
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al
valore economico e alla capacita' di sviluppo della rete, che
l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di
affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede
all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o
secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
