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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o
limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere
considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati
(CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.