Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 155 del 17/06/2004 G.U. n. 147 del 25 Giugno 2004
Differimento dell' incarico all' Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA ) di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all' adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull' aiuto alimentare
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  In  considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto
alimentare,  fatta  a  Londra  il  13  aprile  1999,  decisa ai sensi
dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 30
giugno  2003  l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge 29
          dicembre  2000,  n. 413 (Adesione della Repubblica italiana
          alla   Convenzione  sull'aiuto  alimentare  del  1999,  con
          allegati,   fatta   a  Londra  il  13  aprile  1999  e  sua
          esecuzione):
              «Art.  3.  1.  In  attuazione  del  programma  di aiuto
          alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di
          sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
          e'  incaricata  di  provvedere  alla fornitura a tali Paesi
          della   quota   di   partecipazione  italiana,  secondo  le
          indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi
          beneficiari  e  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 4 del
          decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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