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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il
seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o
senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per
crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il
tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e'
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca:
«Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon
costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali
altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende
inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o
piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in
mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui
gli recano danno».