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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 194 del 22/07/2004 G.U. n. 181 del 4 Agosto 2004
Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell' Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum
Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell' Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle
decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla
cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e
successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione
provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum
di cui al comma 2.
2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in
conformita' al comma 1 del presente articolo, e' corrisposta, tramite
l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio
del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.
3. Le modalita' di corresponsione della somma una tantum di cui al
presente articolo, nonche' le informazioni da comunicare ai
beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al
comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi
nell'anno 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.
Nota all'art. 1.
- Gli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, 1117
(Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di
quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo
gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane
della Libia e dell'Eritrea), sono i seguenti:
«Art. 1. - Al personale civile e militare libico ed
eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni
italiane della Libia e dell'Eritrea e' riconosciuto, in
relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del
29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione
ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di
quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le
disposizioni di cui al successivo art. 2, applicando agli
ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10
e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 874.
E' altresi' riconosciuto il diritto ai trattamenti
previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani,
del coniuge superstite e degli ascendenti del militare
deceduto.
Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione
dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte
dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di
pace e' computato in aggiunta all'anzianita' di servizio
del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti
indicati nel primo comma del presente articolo.
A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi
al predetto personale premi speciali di merito o di lungo
servizio di importo non superiore a quindici volte la somma
complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per
altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazione
di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate
nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza
successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti
premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare
dei ratei medesimi.
Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei
presso le casse dei comandi e reparti militari saranno
rimborsate su presentazione di documenti attestanti il
deposito.».
«Art. 2. - Le attribuzioni conferite al Ministero della
Africa italiana, ai Governi ed ai comandi truppe
dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre
1926, n. 1608, modficato con regio decreto 18 maggio 1931,
n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con
regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto
17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio
decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con regio decreto
18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940,
n. 874, nonche' da tutti gli altri provvedimenti che
costituivano gli ordinamenti del personale civile e
militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero
degli affari esteri, il quale vi potra' provvedere, in
tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche
e consolari competenti per territorio, che si avvarranno,
ove eccezionalmente occorra, di apposite commissioni per
accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme
predette.».
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