Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 208 del 30/07/2004 G.U. n. 188 del 12 Agosto 2004
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
militare e civile a missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring
Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale International
Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa
collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence
Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di
euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno
2004.
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno
2004.
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale United Nations
Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno
2004.
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il
Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.
Nota all'art. 1:
- Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
recante "Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali. Disposizioni in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 3:
"Art 3 (Termini relativi alla partecipazione milirare
italiana a operazioni internazionali). - 1. E' differito al
30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 1,
della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle seguenti
operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the
Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unir (MSU) in Bosnia e
in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO
HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH
2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea,
(UNMEE).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle
missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale International Security
Assistance Force-ISAF.
4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo
alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan, di cui all'art. 2-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42".
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