Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 255 del 05/10/2004 G.U. n. 242 del 14 Ottobre 2004
Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine
Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Anche al fine di contribuire alla conservazione della memoria
della figura di Giacomo Matteotti, al comune di Fratta Polesine e'
assegnato un contributo pari a 700.000 euro per l'anno 2004 per
interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale
di Giacomo Matteotti e del parco annesso.
2. Il comune di Fratta Polesine assicura il coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente adottati, anche
in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti pubblici
e privati, dai proprietari dell'immobile, dal comune stesso e dagli
altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione del
bene e della promozione di attivita' culturali connesse alla figura
di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunita' locale, anche
tramite la realizzazione di una apposita "casa-museo".
3. La competente soprintendenza autorizza, ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 700.000
euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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