Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 255 del 05/10/2004 G.U. n. 242 del 14 Ottobre 2004
Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Anche  al fine di contribuire alla conservazione della memoria
della  figura  di  Giacomo Matteotti, al comune di Fratta Polesine e'
assegnato  un  contributo  pari  a  700.000  euro per l'anno 2004 per
interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale
di Giacomo Matteotti e del parco annesso.
   2.  Il  comune  di Fratta Polesine assicura il coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente adottati, anche
in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti pubblici
e  privati,  dai proprietari dell'immobile, dal comune stesso e dagli
altri  enti  territoriali competenti ai fini della valorizzazione del
bene  e  della promozione di attivita' culturali connesse alla figura
di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunita' locale, anche
tramite la realizzazione di una apposita "casa-museo".
   3. La competente soprintendenza autorizza, ai sensi del codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
   4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 700.000
euro  per  l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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