Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 293 del 29/11/2004 G.U. n. 286 del 6 Dicembre 2004 (suppl.ord.)
Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l 'esercizio finanziario 2003
Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l 'esercizio finanziario 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Rendiconti)
1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i
rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per
l'esercizio 2003 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti
articoli.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese
impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di
riserva per le spese impreviste», per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».
- Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
reca: «Interventi urgenti a favore della popolazione
irachena.».
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