Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 293 del 29/11/2004 G.U. n. 286 del 6 Dicembre 2004 (suppl.ord.)
Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l 'esercizio finanziario 2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.
                            (Rendiconti)

   1.  Il  rendiconto  generale  dell'Amministrazione dello Stato e i
rendiconti   delle  Amministrazioni  e  delle  Aziende  autonome  per
l'esercizio  2003  sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti
articoli.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la  lettura delle disposioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Si  riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
              «Art.    9    (Fondo    di   riserva   per   le   spese
          impreviste). - Nello  stato di previsione del Ministero del
          tesoro,  e'  istituito,  nella parte corrente, un «Fondo di
          riserva  per  le  spese  impreviste»,  per  provvedere alle
          eventuali  deficienze  delle  assegnazioni di bilancio, che
          non  riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
          2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
          i bilanci futuri con carattere di continuita'.
              Il  trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
              Alla  legge  di  approvazione  del  rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.».
              - Il  decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003, n. 219,
          reca:   «Interventi  urgenti  a  favore  della  popolazione
          irachena.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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