Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 299 del 02/12/2004 G.U. n. 294 del 16 Dicembre 2004 (suppl.ord.)
Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di
eta'" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di eta'";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), e' inserito il
seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della
presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34°
anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo
di appartenenza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono
essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al
comma 2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sotto-tenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia
superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto
dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero tre anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'art. 11, comma 1 lettera b), del predetto
decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di
immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza
demerito la ferma biennale e non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore
dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e
che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle
Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
in attitudine militare;
4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che, all'atto della presentazione della domanda al
concorso, non abbia superato il trentaquattresimo anno di
eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel
ruolo di appartenenza;
a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado
rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio
per le esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impiegati in attivita' addestrative operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e
che non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta';
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio complessivo;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
che non abbiano completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della Commissione ordinaria di
avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i
titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione
organica dei ruoli.».
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