Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 36 del 06/02/2004 G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2004
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato
ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio
agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e
dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento
alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia
giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e
internazionale concernente la salvaguardia delle risorse
agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare,
prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura
operativa nazionale di protezione civile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali in qualita' di amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione
ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato
(Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della
guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia)
della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che:
«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello
Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono
Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare.
L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di
polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la
Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia,
tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto
sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i
rispettivi ambiti di competenza e livelli di
responsabilita', al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica nonche' al controllo coordinato del
territorio.
La materia della polizia giudiziaria e' regolata dal
codice di procedura penale (decreto del Presidente della
Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive
modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e
di coordinamento del codice di procedura penale (decreto
legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive
modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi
complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di
procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari,
gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di
polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della
Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria
(comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e
gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonche' i
corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia
giudiziaria (comma 2).
La materia della protezione civile e' disciplinata
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente
legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente
fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di
polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del
C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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