Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 61 del 02/03/2004 G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2004
Norme in materia di reati elettorali
Norme in materia di reati elettorali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri
atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e'
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto
l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di
candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o
con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri
atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e'
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto
l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di
candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 93:
1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di
presentazione di candidatura" sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di
candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 100 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 100 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). -
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il
regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce
il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
altera il risultato della votazione, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da L.
600.000 a L. 4.000.000.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le
schede o altri atti dal presente testo unico destinati,
alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri,
o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno
degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a
sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del
fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene
all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due
a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale
aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di
liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente,
in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e'
punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 106 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). -
L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura nel
collegio uninominale o piu' di una lista di candidati e'
punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):
- Il testo dell'art. 90 del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 90 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). -
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il
regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce
il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
alteri il risultato della votazione, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da L.
600.000 a L. 4.000.000.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le
schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle
operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno
degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a
sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del
fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene
all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due
a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
IV del Titolo VII del libro secondo del codice penale
aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di
liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente,
in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e'
punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».
Nota all'art. 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2):
- Il testo dell'art. 9 del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 93 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). -
Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del
diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una
dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta
a dare il voto in una sezione elettorale o da' il voto in
piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a L. 4.000.000.
Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di
presentazione di candidatura e' punito con la pena
dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
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