Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 69 del 15/03/2004 G.U. n. 66 del 19 Marzo 2004
Modifica all' articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
Modifica all' articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e'
sostituito dal seguente:
«1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico,
nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 («Utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero»), cosi' come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
«1. E' consentito l'uso del defibrillatore
semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonche' al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il
rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal
Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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