Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 90 del 08/04/2004 G.U. n. 84 del 9 Aprile 2004
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell' anno 2004
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell' anno 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Incompatibilita' per cariche elettive
regionali e locali).
1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti".
2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilita' di cui
all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei
sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei
presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma
2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono
immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla
medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono
pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino
alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale;
b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore
a 15.000 abitanti.
Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui
al comma precedente, il membro del Parlamento europeo
risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale
nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale
carica sceglie.
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi
provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara
decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella
stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l'ultimo eletto.
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la
decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte
di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena
di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai membri di cui al secondo comma
dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita'
previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali
per l'elezione al Parlamento europeo.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali):
«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche.».
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