Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 146 del 21/07/2005 G.U. n. 174 del 28 Luglio 2005
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino,
e' assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal
2005, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti
provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26
febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla
legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in
via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle
zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.
19, e successive modificazioni.
2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente
al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della
propria attivita'. La medesima relazione e' trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca:
"Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6
marzo 1992).
- La legge 21 marzo 2001, n. 84, reca: "Disposizioni
per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo
2001).
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo" (pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987).
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: "Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe" (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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