Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 15 del 11/02/2005 G.U. n. 42 del 21 Febbraio 2005
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull' azione amministrativa
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle
seguenti:  «,  di  pubblicita'  e di trasparenza» e sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento
comunitario»;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  La  pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di  atti di
natura  non  autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la legge disponga diversamente.
  1-ter.  I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di attivita'
amministrative  assicurano  il  rispetto dei principi di cui al comma
1».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
          1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi»   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.     1     (Principi    generali    dell'attivita'
          amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
          fini  determinati  dalla  legge  ed  e' retta da criteri di
          economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
          secondo  le modalita' previste dalla presente legge e dalle
          altre  disposizioni  che disciplinano singoli procedimenti,
          nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
              1-bis.  La  pubblica  amministrazione, nell'adozione di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
              1-ter.  I  soggetti  privati  preposti all'esercizio di
          attivita'   amministrative   assicurano   il  rispetto  dei
          principi di cui al comma 1.
              2.  La  pubblica  amministrazione non puo' aggravare il
          procedimento  se  non per straordinarie e motivate esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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