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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 173 del 17/08/2005 G.U. n. 204 del 2 Settembre 2005
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al
dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del
consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova,
anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con
o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o
indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati
consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a
domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni
immobili.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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