Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 219 del 21/10/2005 G.U. n. 251 del 27 Ottobre 2005
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione della legge)
1.  Con  la  presente  legge  lo Stato detta principi fondamentali in
materia  di  attivita'  trasfusionali  allo  scopo  di  conseguire le
seguenti finalita':
a)  il  raggiungimento  dell'autosufficienza regionale e nazionale di
sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b)  una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il
conseguimento  dei  piu'  alti  livelli  di  sicurezza  raggiungibili
nell'ambito  di  tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla
trasfusione del sangue;
c)  condizioni  uniformi  del  servizio  trasfusionale  su  tutto  il
territorio nazionale;
d)  lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue
e  di  specifici  programmi  di  diagnosi e cura che si realizzano in
particolare  nell'ambito  dell'assistenza  a  pazienti ematologici ed
oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.
2.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui al comma 1, la
presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a)   i  livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria  del  servizio
trasfusionale;
b)  i  principi  generali  per  l'organizzazione,  autorizzazione  ed
accreditamento delle strutture trasfusionali;
c)  le  attivita'  delle  associazioni  e federazioni dei donatori di
sangue   e   di   cellule   staminali   emopoietiche,  nonche'  delle
associazioni  e  federazioni  delle  donatrici  di  sangue da cordone
ombelicale;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
f)  le  norme  per  la  qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi
prodotti.
3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute
nell'allegato 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazione    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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