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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 25 del 24/02/2005 G.U. n. 50 del 2 Marzo 2005
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al
patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di
appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le
sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte
dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede
il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore
iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte). - 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto
di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
fase o grado del processo e, comunque, all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
il giudice competente puo' provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione
al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al
beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero.».
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