Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici
organizzati secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, nono
periodo;".
2. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora,
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi
precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista,
l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni
alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non e'
stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo,
secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature;
l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali
circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un
seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine
della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non
assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano
alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta
comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama
eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista
e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i
candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della
medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico
organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire
piu' seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo
politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti
partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata.
L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo
politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la
propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo
politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico
organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista
si e' presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi
circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche
con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al
termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo,
rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione
all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda con le medesime
modalita' di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle
circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti".
3. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, le parole: "e quinto periodo" sono sostituite dalle
seguenti: ", quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo".
4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente
legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi
che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di
decadenza per cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli