Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 37 del 06/02/2006 G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2006
Modifiche all' articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva
Modifiche all' articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112
1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite
le seguenti: «e promuovere»;
b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e
pubblicitaria.» e' inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata
ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande
contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive»;
c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per
messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni
dall'assegnazione»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689.» e' inserito il seguente
periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque
ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le
disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223
del 1990»;
f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di
cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti
designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori,
nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed
educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione.» e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 112 del 2004,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione
televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare e promuovere le
disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o
adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela
dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra
forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. E'
comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria
come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori e nelle
interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare
per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma
6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di
tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dell'art. 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle
indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle
medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in
misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste
dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990. Il
Ministero delle comunicazioni fornisce supporto
organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
mediante le proprie risorse strumentali e di personale,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in
materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di' cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di
sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
con particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli
utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata
partecipazione di esperti designati da associazioni
qualificate nella tutela dei minori, nonche' da
associazioni rappresentative in campo familiare ed
educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilita'.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E
altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare
riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge
30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche'
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi e'
determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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1949
1950
1951
1952
1953
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