Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 46 del 20/02/2006 G.U. n. 44 del 22 Febbraio 2006
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  593  (Casi  di  appello).  -  1.  Salvo  quanto previsto dagli
articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero
e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2.  L'imputato  e  il  pubblico ministero possono appellare contro le
sentenze  di  proscioglimento  nelle ipotesi di cui all'articolo 603,
comma  2,  se  la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via
preliminare,    non   disponga   la   rinnovazione   dell'istruttoria
dibattimentale     dichiara    con    ordinanza    l'inammissibilita'
dell'appello.   Entro   quarantacinque   giorni  dalla  notifica  del
provvedimento  le parti possono proporre ricorso per cassazione anche
contro la sentenza di primo grado.
3.  Sono  inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata
applicata la sola pena dell'ammenda".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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